Progetto P.A.
Parliamone.

Superare le controversie
in modo agile e veloce

L’esigenza di dare risposte celeri ai conflitti, in particolar modo quando coinvolgono aziende, è da tempo chiarissima sia agli operatori economici, sia agli operatori del diritto: tutti hanno ben percepito che la lentezza del sistema giudiziario ostacola gravemente l’attrazione di investimenti e la competitività delle imprese.

Negli ultimi anni è inoltre maturata una maggiore consapevolezza in ordine al fatto che le lungaggini dei processi costituiscono grave ostacolo altresì alla coesione sociale e, relativamente alle pubbliche amministrazioni, all’attuazione di una pianificazione e programmazione delle attività che salvaguardi l’ente da possibili responsabilità e consenta risposte concrete alle istanze dei cittadini.

Non a caso anche le istituzioni europee hanno continuamente sollecitato l’Italia ad attuare ogni provvedimento ritenuto utile per ridurre la durata dei processi in tutti i gradi di giudizio.

Il legislatore ha spesso individuato possibili soluzioni in continue riforme processuali, solo recentemente incentivando le procedure di alternative dispute resolution, con particolare attenzione alla mediazione civile e commerciale introdotta con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

Procedure certamente applicabili anche dalle pubbliche amministrazioni. Tanto è vero che il Dipartimento della Funzione pubblica, già con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012, forniva i principi generali ai quali le amministrazioni dello Stato devono attenersi nei procedimenti di mediazione.

Nonostante la chiarezza normativa e nonostante le molteplici pronunce della Corte dei Conti  (fra le più recenti, la sentenza n. 9 del 2022 della sezione giurisdizionale regionale umbra) che hanno ribadito la responsabilità erariale nel caso in cui l’amministrazione decida di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, l’atteggiamento degli enti pubblici è sempre stato estremamente cauto, probabilmente per il timore degli amministratori di cagionare con le proprie decisioni un possibile danno all’ente e quindi di incorrere in possibili responsabilità personali.

La recente riforma che porta la firma della Ministra Cartabia proprio al fine di ribadire e sostenere l’istituto della “giustizia conciliativa” come strumento essenziale anche per le controversia che vedono coinvolte pubbliche amministrazione e favorirne un uso sempre più ampio, ha modificato il d.lgs. n. 28 del 2010 con l’introduzione dall’art 11 bis,  in cui si prevede espressamente che “ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’art. 1 comma 01 bis della legge 14 gennaio 1994 n. 20”. Pertanto, la stipula di accordi conciliativi non darà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui esista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalle grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Però, ancora oggi, nonostante gli apprezzabili tentativi del legislatore, diversi profili di applicabilità della normativa in materia di mediazione civile e commerciale agli enti pubblici sono percepiti come oscuri e si ha pertanto ancora una certa diffidenza dei dirigenti ad avvalersi di queste procedure.

L’U.N.A.M., da molti anni impegnata nell’intento di promuovere e diffondere la cultura della mediazione, ha ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro con l’obiettivo finale di contribuire ad una sempre maggiore diffusione dell’uso degli strumenti della “giustizia consensuale” anche nei conflitti che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni.

A tal fine l’associazione promuove:

L’analisi delle prassi applicative nei vari settori della pubblica amministrazione, cercando di contribuire al chiarimento di dubbi formali che potrebbero costituire un ostacolo all’adesione alle procedure di mediazione
L’interazione ed il confronto con tutti i rappresentati delle PP.AA. identificati dall’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2021, ed, in modo particolare, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le regioni, provincie, comuni, comunità montane e loro consorzi ed associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le amministrazioni dello Stato e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
La stipula di possibili protocolli d’intesa, nazionali e territoriali, con i singoli enti, finalizzati alla condivisione di progetti informativi o linee guida che potrebbero agevolare l’adesione alle procedure conciliative

Documenti

Protocollo d'intesa U.N.A.M. - Pubblica Amministrazione